Art. 28 “Zone E a prevalente destinazione agricola”

Le zone di cui al titolo si suddividono nelle seguenti categorie:

E1  Area a prevalente destinazione agricola (bosco, pascolo e terreni incolti);

E2  Area a prevalente destinazione agricola (seminativi e frutteti);

E3  Area a prevalente destinazione agricola (seminativi irrigui ed orti).

Dette zone sono assimilate alle zone omogenee E, come definite dal D.M. n° 1444/1968. In tali zone l’esercizio dell’agricoltura va inteso, oltre che come funzione produttiva, anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell’equilibrio ecologico in generale.

Destinazioni d’uso ammesse

Nelle zone agricole sono ammessi soltanto i seguenti tipi di insediamento:

–         abitazioni a servizio del fondo;

–         edifici per attrezzature e depositi inerenti la conduzione dell’azienda agricola;

–         stalle, edifici per allevamenti, ad esclusione di quelli di carattere industriali;

–         attività varie sparse esistenti, come già disposto nei precedenti articoli delle presenti norme;

–         allevamenti zootecnici, ma solo nelle zone E1.

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