Art. 28 “Zone E a prevalente destinazione agricola”
Le zone di cui al titolo si suddividono nelle seguenti categorie:
E1 Area a prevalente destinazione agricola (bosco, pascolo e terreni incolti);
E2 Area a prevalente destinazione agricola (seminativi e frutteti);
E3 Area a prevalente destinazione agricola (seminativi irrigui ed orti).
Dette zone sono assimilate alle zone omogenee E, come definite dal D.M. n° 1444/1968. In tali zone l’esercizio dell’agricoltura va inteso, oltre che come funzione produttiva, anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell’equilibrio ecologico in generale.
Destinazioni d’uso ammesse
Nelle zone agricole sono ammessi soltanto i seguenti tipi di insediamento:
– abitazioni a servizio del fondo;
– edifici per attrezzature e depositi inerenti la conduzione dell’azienda agricola;
– stalle, edifici per allevamenti, ad esclusione di quelli di carattere industriali;
– attività varie sparse esistenti, come già disposto nei precedenti articoli delle presenti norme;
– allevamenti zootecnici, ma solo nelle zone E1.