Art. 27 “Attrezzature produttive esistenti”

Impianti produttivi sparsi

Si intendono per tali quegli impianti esistenti alla data di adozione del presente PRG e regolarmente autorizzati che, non essendo stati classificati dal PRG all’interno di zone industriali o artigianali e non essendo classificabili neppure come impianti di lavorazione di prodotti agricoli, si trovano all’interno di altre zone, specialmente agricole. Per tali impianti, con eccezione di quelli collocati nelle zone a vincolo, si potrà anche ammettere l’ampliamento funzionale, una tantum, fino ad un massimo del 15% della superficie esistente.

Cave

Sono da considerare appartenenti alla categoria delle cave le aree assoggettate o da assoggettare ad escavazione per le quali valgono le norme regionali.

Modalità di intervento

In queste aree il proseguimento di qualsiasi opera di escavazione  è atto a concessione.

E’ soggetta pure a concessione la eventuale edificazione necessaria per le attrezzature di cantiere. La richiesta di concessione per l’escavazione deve indicare l’area che si vuole assoggettare a nuova escavazione.

Prescrizioni particolari

L’A.C. può non rilasciare la concessione sulla base di valutazioni di ordine geologico (pericoli di frana, smottamenti, alterazioni dell’andamento di corsi d’acqua, affioranti o sotterranei) e sulla base di considerazioni di merito, quali l’accessibilità al luogo e simili. Sono vietate l’escavazioni di sabbia lungo i fiumi, i torrenti e nelle aree attigue. Non possono essere rilasciate nuove concessioni senza il parere favorevole preventivo delle Autorità competenti. Gli oneri di urbanizzazione primaria si devono riferire in modo particolare ai costi di accesso (costruzione o manutenzione di strade). Gli oneri di urbanizzazione secondaria dovranno riferirsi in particolare alle opere di risistemazione delle aree già escavate. La concessione dovrà essere accompagnata da una convenzione che garantisca le condizioni di cui sopra.

Parametri di edificazione

Essendo ammesse soltanto attrezzature di cantiere, le loro caratteristiche dovranno essere valutate in sede di concessione. Non dovrà comunque essere superata l’altezza di m.3,00, salvo gli impianti tecnologici, e il volume non dovrà essere superiore a mc.300.

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