Art. 18 “Modalità di applicazione di indici e parametri in relazione allo stato di fatto”
Chiunque intenda edificare su lotti confinanti o prospicienti aree già edificate è tenuto all’osservanza delle presenti norme nell’ambito di pertinenza del lotto, senza tener conto della situazione di fatto esistente sui lotti con termini, ancorché questa contrasti con le determinazioni di piano, restando salvo le disposizioni di legge ed in particolare quelle di cui al D.M. n° 1444/1968.
Ciò vale per gli insediamenti residenziali e produttivi con riguardo a :
- la richiesta di edificare su un lotto in zona di completamento rispetto ad un lotto adiacente già edificato;
- la richiesta di lottizzazione di una zona di espansione rispetto alle aree e zone adiacenti già edificate.
Le aree che in qualsiasi tempo, essendo in vigore il presente PRG, risultino edificate – per una cubatura pari o superiore a quella disposta dalle relative norme di zona- non potranno più essere computate ai fini del calcolo della volumetria, neppure mediante frazionamenti, cessione parziale dell’area al lotto confinante, ecc. ove ciò comporti globalmente un aumento della cubatura totale rispetto a quella consentita dalle norme per le aree interessate dal frazionamento e/o accorpamento.
In modo particolare, le aree agricole – sulle quali si sono computate le volumetrie di gruppi di edifici la cui costruzione è stata concentrata su aree di dimensione limitata – sono da considerarsi per tutta la loro estensione non più edificabili e non più utilizzabili per il calcolo di volumi da edificare, neppure al di fuori di esse. In altre parole, l’area di competenza dell’edificio oggetto di concessione ad edificare, computata ai fini del calcolo della volumetria di PRG, deve essere considerata vincolata inderogabilmente a detta volumetria; di conseguenza l’area stessa, anche se compravenduta totalmente o parzialmente in tempi successivi, non potrà essere computata per altra edificazione aggiuntiva.