Art. 13 “Autorizzazioni e concessioni”
L’autorizzazione semplice si rilascia nei casi delle seguenti modalità d’intervento:
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo aperto;
- demolizioni, rinterri e scavi per lavorazioni agricole che non riguardino la coltivazione di cave, restando salve le disposizioni relative di cui alle presenti norme.
La concessione è richiesta obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 1 della Legge n° 10/1977, ogni qualvolta si propongono attività che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale. La concessione si richiede per i seguenti interventi:
- restauro scientifico;
- restauro e risanamento conservativo;
- demolizione totale o parziale;
- ristrutturazione edilizia;
- ripristino edilizio;
- recupero e risanamento delle aree libere;
- nuova edificazione parziale o totale;
- escavazione per cave;
- grossi depositi all’aperto.
I depositi per la commercializzazione all’ingrosso nonché gli accumuli di autoveicoli in demolizione ed ogni altra simile occupazione di suolo, in quanto si configura trasformazione urbanistica, sono soggetti a concessione.