Art. 12 “Piani particolareggiati di iniziativa privata – Lottizzazioni (PL)”

Il contenuto dei Piani particolareggiati di iniziativa privata, ovvero delle lottizzazioni convenzionate, deve essere adeguato a quanto disposto dalla Legge n° 765/1967 e dal D.M. n° 1444/1968. L’attuazione del PL avviene ad opera dei privati presentatori del Piano o aventi causa, previa stipula di convenzione con l’A.C.

Allo scopo di disciplinare uniformemente tale materia, sotto il profilo tecnico-giuridico, il Comune adotta una apposita delibera tecnico-amministrativa, visti i dettami dell’art. 28 comma b della Legge n° 1150/42 e successive modificazioni, nonché le disposizioni regionali, uno schema di convenzione contenente principi, criteri e modalità esecutive di carattere generale. La convenzione è stipulata tra il Comune e la proprietà interessata: essa riguarda i modi ed i tempi di attuazione e comporta inoltre l’assunzione obbligatoria, da parte di tutti i privati proprietari, dei relativi oneri.

Devono in particolare essere oggetto della convenzione:

  1. l’esecuzione a cura e spese della proprietà delle opere di urbanizzazione primaria e la cessione gratuita al Comune delle medesime, con le loro aree di pertinenza;
  2. le modalità e i tempi per la cessione gratuita al Comune delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione secondarie nella misura stabilita nelle norme di zona oppure, ove ammessi, gli oneri sostitutivi come definiti da apposita delibera consiliare;
  3. le modalità ed i tempi di esecuzione a cura e spese della proprietà degli allacciamenti e delle opere per l’urbanizzazione secondaria, oppure, ove ammessi, gli oneri sostitutivi;
  4. i termini per l’inizio e l’ultimazione dei diversi interventi previsti in accordo con le previsioni della programmazione comunale;
  5. le garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
  6. il riparto degli oneri e delle spese tra le proprietà interessate, nel caso di PL comprendente diverse proprietà;
  1. le garanzie, nel caso di interventi inerenti anche zone inedificate, dei diritti degli inquilini alla permanenza negli alloggi;
  1. le sanzioni convenzionate per l’inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.

Le aree da cedere per opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono prescritte in sede di norme di zona. Nei casi in cui le opere di urbanizzazione secondaria da cedere  siano previste all’interno del PL in misura maggiore ai minimi di legge, tali maggiori cessioni potranno essere conteggiate a scomputo dei relativi oneri dovuti. Nel caso in cui fossero inferiori, dovrà essere effettuato conguaglio, mediante monetizzazione, ovvero dovranno essere cedute aree di congrue dimensioni nelle adiacenze. Ciascuna convenzione dovrà prevedere che i lottizzanti si impegnino a trasferire all’acquirente, in caso di vendita di un lotto o frazione immobiliare, i propri obblighi nei confronti del Comune per la quota parte degli oneri pertinenti al bene ceduto, ferma restando la solidale responsabilità dei proprietari convenzionati nei confronti del Comune.

Ai sensi dell’art. 28 della Legge n° 1150/42 e successive modifiche, le aree per le urbanizzazioni primarie sono monetizzabili e l’esecuzione e il potenziamento delle opere relative debbono di norma essere effettuati dai proprietari convenzionati.

L’A.C., a suo insindacabile giudizio, potrà eseguire direttamente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previo versamento da parte dei privati proprietari del corrispettivo stabilito da apposita deliberazione consiliare, nonché previo impegno – da parte degli stessi- a versare le somme necessarie a coprire eventuali maggiori costi di realizzazione. Qualora i privati non provvedano, oppure quando abbiano provveduto in modo inadeguato alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, l’A.C. può procedere d’ufficio alla formazione di un PP di iniziativa pubblica.

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