Art. 8 “Piani particolareggiati di iniziativa pubblica (PP)”

Per l’attuazione dei PP di iniziativa pubblica, l’A.C. può procedere direttamente all’esproprio delle aree ed all’esecuzione degli interventi, a termine di legge, oppure può autorizzare od invitare i proprietari di aree ed immobili oggetto dei piani stessi  a predisporre, entro un termine fissato (compatibilmente con i tempi del programma di attuazione vigente), i progetti per la realizzazione degli interventi previsti. Detti progetti devono, in tal caso essere approvati dal Consiglio Comunale e le relative concessioni ad edificare devono essere rilasciate, previa stipula di una convenzione tra il Comune ed il proprietario concessionario (singoli o associati o aventi titolo), avente per oggetto:

  1. Cessione gratuita al Comune, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria prevista, secondo la norma di zona, nonché il corrispettivo delle opere stesse da realizzare a cura del comune, ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura dei concessionari, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire, le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro definitivo trasferimento al Comune;
  1. I progetti di massima (da allegarsi) delle opere e degli edifici da realizzare, come dall’art.7 delle presenti norme;
  1. I termini d’inizio e di ultimazione delle opere degli edifici, ivi comprese le opere di urbanizzazione;
  1. Sanzioni da applicarsi in caso di non adempienza delle clausole di convenzione e di non rispetto delle destinazioni previste.
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