Art. 5 “Strumenti attuativi del P.R.G.”
Sono strumenti attuativi del PRG quegli atti di iniziativa pubblica o privata che, nell’ambito delle disposizioni del PRG stesso, specificano in dettaglio le caratteristiche e le modalità di attuazione degli interventi previsti.
Essi si distinguono nel seguente modo:
A.Strumenti che afferiscono alla programmazione temporale degli interventi edilizi ed urbanistici:
A.1 Programmi pluriennali di attuazione
B.Strumenti che afferiscono all’organizzazione spaziale degli interventi urbanistici (piani urbanistici preventivi):
B.1 Piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
B.2 Piani delle aree da destinare ai nuovi insediamenti produttivi, di cui alla Legge n° 865/1971 e Legge n° 219/1981;
B.3 Piani delle zone da destinare all’edilizia economica e popolare, di cui alla Legge n° 167/1962 e Legge n° 219/1981;
B.4 Piani di recupero, di cui alla Legge n° 457/1978 e Legge n° 219/1981;
B.5 Piani particolareggiati di iniziativa privata (lottizzazioni).
C.Strumenti che afferiscono alla definizione di interventi singoli:
C.1 Autorizzazioni;
C.2 Concessioni edilizie.
La competenza su tali strumenti è quella che ad essa deriva dalla legislazione vigente.
Concessioni ed autorizzazioni non possono essere rilasciate all’interno di aree soggette a piano urbanistico preventivo fino a che questo non sia regolarmente approvato dalle competenti autorità.
Restano salve le disposizioni di legge che contemplano eccezioni a quanto sopra.