Art. 5 “Strumenti attuativi del P.R.G.”

Sono strumenti attuativi del PRG quegli atti di iniziativa pubblica o privata che, nell’ambito delle disposizioni del PRG stesso, specificano in dettaglio le caratteristiche e le modalità di attuazione degli interventi previsti.

Essi si distinguono nel seguente modo:

A.Strumenti che afferiscono alla programmazione temporale degli interventi edilizi ed urbanistici:

A.1      Programmi pluriennali di attuazione

B.Strumenti che afferiscono all’organizzazione spaziale degli interventi urbanistici (piani urbanistici preventivi):

B.1      Piani particolareggiati di iniziativa pubblica;

B.2      Piani delle aree da destinare ai nuovi insediamenti produttivi, di cui alla Legge n° 865/1971 e Legge n° 219/1981;

B.3      Piani delle zone da destinare all’edilizia economica e popolare, di cui alla Legge n° 167/1962 e Legge n° 219/1981;

B.4      Piani di recupero, di cui alla Legge n° 457/1978 e Legge n° 219/1981;

B.5      Piani particolareggiati di iniziativa privata (lottizzazioni).

C.Strumenti che afferiscono alla definizione di interventi singoli:

C.1  Autorizzazioni;

C.2   Concessioni edilizie.

 

La competenza su tali strumenti è quella che ad essa deriva dalla legislazione vigente.

Concessioni ed autorizzazioni non possono essere rilasciate all’interno di aree soggette a piano urbanistico preventivo fino a che questo non sia regolarmente approvato dalle competenti autorità.

Restano salve le disposizioni di legge che contemplano eccezioni a quanto sopra.

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