Art. 3 “Vicoli e servitù”
Il territorio comunale di Giffoni Valle Piana è assoggettato per parti a vincoli e/o servitù, derivanti dalla legislazione nazionale o istituiti dal PRG stesso.
- I vincoli derivanti dalla legislazione nazionale sono i seguenti:
Vincolo idrogeologico e forestale
Gli strumenti attuativi del PRG, intendendosi per tali quelli elencati all’art.5 delle presenti norme, se interessano parzialmente o totalmente aree assoggettate al vincolo idrogeologico e/o forestale, non possono essere approvati in assenza della preventiva autorizzazione delle autorità preposte alla materia.
Vincoli antisismici
Gli strumenti attuativi del PRG non possono essere approvati se non sono conformi alla legislazione antisismica. La formazione di un piano urbanistico preventivo, richiesto dalle presenti norme per gli interventi edilizi nel territorio comunale, dovrà essere accompagnato dall’accertamento di fattibilità geologica che prescrive il D.M. 21.01.1981 prima della richiesta della concessione per edificare a supporto del progetto di massima; a questo fine il piano urbanistico preventivo, così integrato, potrà essere fatto valere come progetto di massima degli interventi da esso previsti.
Vincoli di tutela del patrimonio artistico e storico
Definito ai sensi della Legge n° 1089/1939.
Gli strumenti attuativi, in questo caso limitatamente ai Piani di Recupero, alle concessioni ed alle autorizzazioni che interessano immobili così vincolati, non possono essere approvati in assenza dell’autorizzazione delle autorità preposte alla materia.
Zone di rispetto cimiteriale
Ai sensi dell’art. 338 del R.D. n° 1265/1939, modificato dall’art.1 della L. 983/1957.
Nelle zone di rispetto cimiteriale, ovvero entro il raggio di m. 150 dai limiti esterni dei cimiteri, è vietato costruire nuovi edifici ed ampliare quelli esistenti; per questi ultimi si ammettono la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione edilizia senza aumento di volume; è consentita anche la realizzazione di strade e di parcheggi nonché il montaggio di piccoli depositi temporanei per la commercializzazione di fiori e materiale funerario.
Distanze a protezione dei nastri e degli incroci stradali
da osservarsi ai sensi del D.M. del 01.04.1968 all’esterno dell’abitato e delle zone edificabili di PRG per la salvaguardia della viabilità, per l’ampliamento delle corsie esistenti e per i nuovi tracciati. Le distanze da osservare nella edificazione e quelle a protezione degli incroci stradali, da misurarsi a partire dal ciglio stradale ed in proiezione orizzontale, sono quelle leggibili nelle tavole di progetto del PRG. Nelle fasce di rispetto così definite non possono essere autorizzate nuove costruzioni ad uso residenziale, industriale, artigianale e commerciale, né possono essere insediate installazioni all’aperto di qualsiasi tipo (deposito di materiali, demolizioni di autoveicoli, discariche, ecc.).
Per gli edifici esistenti si ammettono la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione edilizia. Per gli edifici esistenti in zone agricole, gli eventuali ampliamenti, concessi nel rispetto delle norme di zona, sono ammessi purché prospettino sul lato opposto a quello prospiciente la strada. Possono essere ammesse a titolo precario, attrezzature di servizio e simili, purché tra loro presentino una distanza non inferiore a m.500.
Le fasce di rispetto in zona agricola possono essere considerate ai fini della formazione del lotto e conteggiate secondo gli indici e le norme della zona omogenea in cui ricadono. Le distanze all’interno dell’abitato e nelle zone edificabili sono dettate più avanti.
Oltre ai principali vincoli e servitù riportati, derivanti dall’applicazione delle leggi vigenti, dovranno essere osservati tutti gli altri dispositivi della legislazione nazionale e regionale, in vigore, che comunque dettano vincoli o servitù relativi ad interventi sul territorio; tra questi si ricordano le distanze dalle linee elettriche, il parere preventivo della Provincia per l’apertura di eventuali accessi sulle strade, ecc.
- I vincoli determinati in particolare dall’impostazione del PRG, se pure in osservanza ed in esecuzione dei dispositivi di legge vigente, sono i seguenti:
Provvedimenti di carattere generale per la tutela dei beni ambientali e culturali
tra i quali tutti gli immobili e gli elementi minori sparsi di costruzione antecedente il 1920, nonché le testimonianze di carattere ambientale e paesistico. Il PRG individua anche zone agricole da assoggettare a particolari provvedimenti di tutela ambientale.
Zone A di interesse storico- artistico
Definite ai sensi della L .n°765/1967 e del D.M. 02.04.1968 n° 1444.
Sono definite zone A di interesse storico-artistico quelle parti del territorio interessate ad agglomerati urbanistico-edilizi che rivestono pregio ambientale, comprese, ove necessario, le aree circostanti o interposte che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati stessi.
Fasce di rispetto dai corsi d’acqua
Lungo le sponde del Picentino è vietata ogni nuova edificazione per una fascia di profondità dal limite del demanio pari a m.25; lungo le sponde dei corsi d’acqua minori, tali profondità è ridotta a m.10. Per gli edifici esistenti all’interno di dette fasce sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione edilizia senza aumenti di volume; è consentita anche la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, la coltivazione agricola e la sistemazione a verde nel rispetto dell’ambiente naturale.
Fasce di rispetto dalle strade e dagli incroci, interne all’abitato e alle zone edificabili.
Le distanze da osservarsi nell’edificazione, all’interno dell’abitato e delle zone edificabili di PRG, dal ciglio delle stesse di cui al precedente paragrafo 5 del presente articolo (vincoli di legge) nonché dagli incroci esistenti e di progetto, non potranno essere inferiori a m.5, adottandosi per gli incroci le modalità di misura di cui al D.M 01.04.1968 n° 1404. In dette fasce si ammettono per gli edifici esistenti gli interventi già descritti al richiamato paragrafo 5; anche queste fasce di rispetto possono essere considerate ai fini della formazione del lotto e conteggiate secondo gli indici e le norme della zona omogenea in cui ricadono.
Nelle fasce di rispetto dalle strade, sia all’interno che all’esterno delle zone abitate e delle zone edificabili, sono consentite costruzioni di:
- cabine ENEL e SIP;
- pensiline alle fermate dei mezzi di pubblico trasporto;
- distributori di carburanti;
- percorsi ciclabili e pedonali;
- sistemazioni a verde;
- parcheggi pubblici.
Fasce di rispetto dai valloni evidenziati dalla carta geologica.
Si prescrive una fascia di rispetto dal vallone di m.10.