Art. 30 “Zone F destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale”
Le zone di cui al presente articolo si suddividono nelle seguenti categorie:
F1 Aree per l’istruzione;
F2 Aree per attrezzature di interesse comune;
F3 Aree per il verde e lo sport;
F4 Aree destinate a parcheggio.
Le categorie F1, F2 ed F4 sono quelle classificate e definite dal D.M. n° 1444/1968.
Modalità di intervento
Nelle zone F l’intervento si attua mediante concessione edilizia.
Destinazioni ammesse
Le destinazioni specifiche ammesse nelle singole categorie, anche in merito a quanto stabilito dalla Legge n° 1 del 3.1.1978, art.1 – comma 4, sono unicamente le seguenti e quelle ad esse assimilabili:
ZONA F1 Istruzione fino all’obbligo
– Asili nido;
– Scuola materna;
– Scuola elementare;
– Scuola media inferiore.
ZONA F2 Attrezzature di interesse comune
– Edifici di uso civico
– Edifici di uso politico e sindacale
– Edifici di uso culturale e ricreativo
– Edifici per il culto e le attività religiose
– Edifici di uso sanitario ed assistenziale
– Edifici per VV.FF., G. di F., P.S. e CC
– Edifici per poste, telegrafo e telefoni
– Mercati coperti e all’aperto
– Centri commerciali e di distribuzione al minuto, insistenti su area pubblica
– Servizi turistici
– Edifici adibiti completamente a banche.
ZONA F3 Spazi attrezzati a parco per il gioco e lo sport
– attrezzature di gioco per i bambini
– attrezzature di gioco per i ragazzi
– attrezzature ricreative per adulti
– parchi di divertimento
– attrezzature sportive, comprese le palestre
– impianti sportivi e ricreativi speciali, purché di uso pubblico
– impianti per il ristoro e per la sosta, chioschi, attrezzature turistiche ad uso pubblico.
ZONA F4 Parcheggi.
Si precisa che le indicazioni di attrezzature ad uso pubblico previste nel PRG sono indicative come categoria di standard, mentre sono vincolanti come aree.
Indici, parametri e prescrizioni particolari.
Per quanto attiene alla categoria F1, le modalità di edificazione sono quelle che derivano dall’applicazione delle disposizioni vigenti, sia statali che regionali; gli edifici esistenti si intendono comunque compatibili con il PRG. Per quanto attiene alla categoria F2, valgono le modalità di edificazione della zona di completamento a media densità (B2); per gli edifici esistenti valgono per analogia le disposizioni di cui sopra. Per quanto attiene alla categoria F3, è esclusa la edificazione; si ammettono solamente manufatti per servizi di ristoro ed impianti igienici, nonché attrezzature conseguenti le attività sportive e turistiche. I parcheggi pubblici, di cui alla categoria F4, identificati con apposita simbologia, sono da ritenersi inedificabili.
E’ opportuno precisare che gli interventi a farsi in tali zone devono essere esclusivamente di natura pubblica, escludendo tassativamente interventi a carattere privato. Per ciò che riguarda la zona individuata come F5 – attrezzature alberghiere – si prescrive che l’eventuale ampliamento e nuova edificazione avvenga nel rispetto dell’altezze preesistenti e con l’applicazione di un rapporto di copertura massimo, riferito all’intero ambito, pari a 0,20 mq/mq.