Art. 26 “Attrezzature turistico alberghiere esistenti”

Questa norma destinata alle attrezzature ricettive turistiche, quali alberghi, pensioni, locande, come tali classificate in base alle vigenti disposizioni in materia.

 

Prescrizioni particolari

Per interventi di adeguamento edilizio per attrezzature turistico-alberghiere esistenti, sarà concesso un aumento volumetrico, una tantum, del 10% purché rispettino le seguenti condizioni:

–         la superficie dei locali alberghieri di uso comune non dovrà essere inferiore al 30% della superficie destinata a camere, bagno e relativi spazi di disimpegno;

–         a discrezione dell’A.C., per gli alberghi per i quali possa prevedersi un uso continuativo, ciò anche al  di fuori della stagione estiva, deve provvedersi affinchè un settore del complesso sia dotato di impianto di riscaldamento;

–         gli spazi privati di parcheggio e di manovra degli automezzi non dovranno essere inferiori a mq. 10 per ogni 100 mc.; gli spazi pubblici di parcheggio e di verde non dovranno essere inferiori a mq. 80 per ogni 100 mq. di superficie utile; di questi almeno il 50% dovrà essere destinato a parcheggio; 

ogni concessione sia preventivamente verificata da un punto di vista geologico-geognostico. Ampliamenti e/o nuove edificazioni devono avvenire nel rispetto delle altezze preesistenti. Il rapporto di copertura riferito all’intero ambito sarà pari a 0.20 mq./mq.

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