Art. 23 “Norme comuni alle zone B di completamento”
Gli edifici esistenti potranno essere soggetti ai seguenti interventi:
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- demolizione e ricostruzione per gli edifici non vincolati ai sensi della legge n° 1089/1939.
Nei casi di demolizione e ricostruzione nelle zone omogenee B3 è ammessa la ricostruzione del volume preesistente, anche se in contrasto con le norme del PRG; il progetto di ricostruzione dovrà tuttavia risultare migliorativo rispetto al manufatto preesistente soprattutto per quanto attiene all’altezza, alle distanze dalle strade e dai confini, nonché alla dotazione di parcheggi. Nelle zone omogenee B3, gli eventuali spazi liberi di risulta potranno essere utilizzati solo se non già asserviti ad edifici già realizzati e/o a completamento degli indici di zona previsti. Nelle zone omogenee B1 e B2, considerate sature, eventuali interventi di riqualificazione abitativa ed ambientale potranno essere realizzati solo con la formazione di Piani Particolareggiati Esecutivi redatti dall’A.C.. Nelle zone omogenee B1 è ammessa la costruzione in aderenza su due lati; nelle altre zone omogenee B la costruzione in aderenza o sul confine è consentita su un lato. Chi edifica per primo ha la facoltà di ubicare la costruzione sul confine di proprietà o alla distanza prevista dalle norme.
Nelle zone omogenee B sono di norma esclusi: autorimesse di uso pubblico, depositi e magazzini di merce all’ingrosso, supermercati e grandi magazzini, industrie, laboratori per l’artigianato di servizio e/o produttivo quando comportino lavorazioni insalubri ai sensi del D.M. 23.12.1976 e/o diano luogo a rumori od odori molesti o a scarichi inquinanti. Sono esclusi: mattatoi, stalle, porcilaie, allevamenti in genere ed ogni altra attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona.
Sono, inoltre, esclusi: caserme (ad eccezione di eventuali alloggiamenti di modesta dimensione per G. di F., C.C. e P.S.) , carceri, ospedali, case di cura; quest’ultime, ove prevalga l’aspetto del riposo su quello ospedaliero, sono ammesse a discrezione dell’A.C., soltanto in situazioni urbanistiche particolarmente favorevoli (scarso traffico, presenza di verde, buona accessibilità).
Per quanto attiene alle attrezzature edilizie, non sono ammesse costruzioni di tipo industriale quali capannoni, tettoie e simili, al fine di ospitare le attività artigianali ammesse. Non sono neppure ammesse costruzioni accessorie staccate dall’edificio di pertinenza.
MODALITA’ DI INTERVENTO
- Nelle zone di completamento B l’intervento ha luogo mediante concessioni edilizia, ad esclusione delle zone omogenee B1 e B2 per le quali gli interventi possono essere realizzati solo se l’A.C. decide di procedere alla formazione di un piano particolareggiato preventivo.
- Le zone omogenee individuate come B4, con eslusione di quella localizzata in Mercato-Capoluogo, tra Via Adua e il torrente Calavra, non possedendo i requisiti richiesti dal D.M. 1444/68 per le medesime zone omogenee, vengono riclassificate C2 – aree a destinazione residenziale con sviluppo estensivo. Per tali aree così riclassificate la superficie minima di intervento corrisponderà alla superficie di ogni singolo ambito.
Parametri di edificazione validi per la redazione dei P.P.E.
- Zona omogenea B1
– Indice di fabbricabilità fondiaria 3,00 MC/MQ
– Superficie minima del lotto — MQ
– Indice di copertura — MQ/MQ
– Altezza massima 13,50 ML
– Volume massimo dell’edificio — MC
– Numero dei piani 4
– Distacco minimo dagli edifici:
- a)in rapporto all’altezza 2/3 ML/ML
- b)minimo assoluto 10,00 ML
– Distacco minimo dai confini del lotto:
- a)in rapporto all’altezza 1/3 ML/ML
- b)minimo assoluto 5,00 ML
– Distacco minimo dalle strade 5,00 ML
– Parcheggio inerente alla costruzione 10,00 MQ/100 MC
– Parcheggio di urbanizzazione primaria 1,50 MQ/100 MC
- Zona omogenea B2
– Indice di fabbricabilità fondiaria 2,50 MC/MQ
– Superficie minima del lotto – MQ
– Indice di copertura 0,35 MQ/MQ
– Altezza massima 13,50 ML
– Volume massimo dell’edificio 7000 MC
– Numero dei piani 4
– Distacco minimo dagli edifici:
- a)in rapporto all’altezza 1/1 ML/ML
- b)minimo assoluto 10,00 ML
– Distacco minimo dai confini di lotto:
- a)in rapporto all’altezza ½ ML/ML
- b)minimo assoluto 6,00 ML
– Distacco minimo dalle strade 5,00 ML
– Parcheggio inerente alla costruzione 10 MQ/100 MC
– Parcheggio di urbanizzazione primaria 1,5 MQ/100 MC
Zona omogenea B3
– Indice di fabbricabilità fondiaria 1,50 MC/MQ
– Superficie minima del lotto 1000 MQ
– Indice di copertura 0,35 MQ/MQ
– Altezza massima 10,60 ML
– Volume massimo dell’edificio 5000 MC
– Numero dei piani 3
– Distacco minimo dagli edifici:
- c)in rapporto all’altezza 1/1 ML/ML
- d)minimo assoluto 10,00 ML
– Distacco minimo dai confini di lotto:
- c)in rapporto all’altezza ½ ML/ML
- d)minimo assoluto 6,00 ML
– Distacco minimo dalle strade 5,00 ML
– Parcheggio inerente alla costruzione 10 MQ/100 MC
– Parcheggio di urbanizzazione primaria 1,5 MQ/100 MC
- Zona omogenea B4
– Indice di fabbricabilità fondiaria 1,00 MC/MQ
– Superficie minima del lotto 1000 MQ
– Indice di copertura 0,25 MQ/MQ
– Altezza massima 10,00 ML
– Volume massimo dell’edificio 3000 MC
– Numero dei piani 3
– Distacco minimo dagli edifici:
- e)in rapporto all’altezza 1/1 ML/ML
- f)minimo assoluto 10,00 ML
– Distacco minimo dai confini di lotto:
- e)in rapporto all’altezza 1/1 ML/ML
- f)minimo assoluto 5,00 ML
– Distacco minimo dalle strade 5,00 – 7,00 – 10,00 –20,00 ML
(come da indicazioni riportate nelle tavole di sviluppo)
– Parcheggio inerente alla costruzione 10 MQ/100 MC
– Parcheggio di urbanizzazione primaria 1,5 MQ/100 MC