Art. 20 “Destinazioni d’uso”
Le destinazioni d’uso ammesse nelle singole zone omogenee sono indicate con la seguente simbologia:
R Residenz;
T Residenze ed Impianti Turistici;
H Alberghi, pensioni, ostelli, ristoranti, esercizi pubblici;
C Attrezzature per il commercio al dettaglio e magazzini, con superficie lorde non superiore a mq.400, attività artigiane, non moleste e non inquinanti e di servizio alla residenza;
U Uffici pubblici e privati, studi professionali;
S Attrezzature per lo spettacolo, lo svago e lo sport;
L Laboratori sussidiari delle attività commerciali, laboratori artigianali;
I Impianti industriali;
P Attrezzature di interesse generale o di zona, di uso pubblico od aperte al pubblico;
A Residenze e pertinenze in funzione della conduzione dei fondi agricoli, attrezzature e servizio per l’agricoltura;
D Depositi all’aperto non connessi e specifici processi produttivi o di trasformazione;
E Infrastrutture tecnologiche puntuali e comunque di appartenenza di enti pubblici o para-pubblici.