Art. 20 “Destinazioni d’uso”

Le destinazioni d’uso ammesse nelle singole zone omogenee sono indicate con la seguente simbologia:

R    Residenz;

T     Residenze ed Impianti Turistici;

H    Alberghi, pensioni, ostelli, ristoranti, esercizi pubblici;

C    Attrezzature per il commercio al dettaglio e magazzini, con superficie lorde non superiore a mq.400, attività artigiane, non moleste e non inquinanti e di servizio alla residenza;

U    Uffici pubblici e privati, studi professionali;

S     Attrezzature per lo spettacolo, lo svago e lo sport;

L     Laboratori sussidiari delle attività commerciali, laboratori artigianali;

I      Impianti industriali;

P     Attrezzature di interesse generale o di zona, di uso pubblico od aperte al pubblico;

A    Residenze e pertinenze in funzione della conduzione dei fondi agricoli, attrezzature e servizio per l’agricoltura;

D    Depositi all’aperto non connessi e specifici processi produttivi o di trasformazione;

E    Infrastrutture tecnologiche puntuali e comunque di appartenenza di enti pubblici o para-pubblici.

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