Art. 19 “Norme generali di tutela dei beni culturali ed ambientali”
Le presenti norme disciplinano la tutela dei beni culturali ed ambientali, in particolare attraverso l’identificazione delle zone omogenee A1 e A2, la cui normativa specifica è in seguito riportata.
Per quanto non disciplinato dalla normativa specifica valgono le seguenti norme generali. Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili di carattere storico o archeologico, come previsto dall’art.1 della Legge n° 1089/1939, deve darne immediata denuncia all’Autorità competente e provvedere alla conservazione temporanea di esse lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute, ai sensi della stessa legge di cui sopra. Ove tali ritrovamenti vengano effettuati in sede di esecuzione di uno strumento attuativo di PRG, piano urbanistico preventivo e/o autorizzazione e concessione, regolarmente approvato e conforme al PRG, deve esserne fatta comunque denuncia all’Autorità competente, la quale può sospendere i lavori in corso fino all’avvenuta asportazione del reperto. Nel caso di importanza rilevante del ritrovamento e di difficoltà a rimuoverlo, ovvero di opportunità di conservarlo in luogo, tali condizioni devono essere fatte prevalere sulla mera osservanza delle norme del PRG, fino alla possibilità di revocare autorizzazioni e concessioni già rilasciate e/o di revocare o di apportare varianti al Piano urbanistico preventivo. La mancata denuncia dei ritrovamenti di cui ai precedenti comma del presente articolo comporta la revoca immediata della concessione, salva ogni altra sanzione legale. Sono soggette a conservazione tutti gli immobili e tutti gli elementi minori (pozzi, recinzioni, lapidi, fontane, cappelle, ecc.) sparsi nel territorio, di costruzione anteriore al 1920, nonché le testimonianze di carattere ambientale e paesistico.
Su detti immobili ed elementi minori sono ammesse le seguenti modalità di intervento:
- manutenzione ordinaria;
- restauro scientifico;
- restauro e risanamento conservativo.
La manutenzione ordinaria è sempre ammessa.
Nel caso di edifici isolati e a meno di specifica di indicazione del PRG, le modalità del restauro, se scientifico e di risanamento conservativo, sono stabilite dalla Commissione Edilizia integrata, così come previsto dall’Allegato alla Legge Regionale n°11 del 23.2.1982. In presenza di nuclei costituiti da tre e più immobili non sarà ammesso alcun intervento, salvo la manutenzione ordinaria, se non mediante Piano di Recupero (PR).
E’ vietato sopprimere, deviare o coprire fossati e corsi d’acqua facenti parte del sistema d’irrigazione o di scolo ed estirpare siepi od alberature, a meno che ciò avvenga nell’ambito dei piani di ristrutturazione aziendali approvati dal Comune o sia inserito in un piano urbanistico preventivo. I corsi d’acqua e le loro rive, nonché gli stagni e i maceri devono essere conservati, curando la loro manutenzione ed evitando ogni uso che porti alla loro degradazione ed inquinamento. Sono vietati nelle zone agricole del Comune la discarica e l’immagazinamento all’aperto di materiale industriale di rifiuto, in particolare di rottami di autoveicoli.
In tutti gli insediamenti, a qualsiasi categoria appartengano in modo particolare nelle zone residenziali, turistiche e di uso pubblico, devono essere curate attentamente le alberature ed il verde in genere. Le piante esistenti debbono essere salvaguardate; quelle abbattute per far luogo alle costruzioni debbono essere sostituite con altre di uguale specie o di specie indicata dalla Commissione Edilizia integrata. Le essenze debbono essere specificate nella concessione e l’A.C. può, di volta in volta, indicare le essenze consigliate e quelle ammesse. Nei casi in cui si renda necessario l’abbattimento di alberature, è prescritta l’autorizzazione del Comune; la relativa domanda deve essere presentata dal proprietario dell’area, accompagnata da fotografie nel formato minimo di cm. 9×9. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti degli edifici esistenti devono essere mantenuti a congrua distanza dalle alberature per salvaguardare l’apparato radicale. La distanza minima dalla base del tronco (colletto) è indicata di volta in volta dall’Ufficio Tecnico Comunale e deve essere comunque non inferiore a ml 3.00.