Art. 17 “Definizione degli indici urbanistici e dei parametri di misura in genere“
Articolo 17: “Definizione degli indici e dei parametri di misura in genere”
Ai fini della corretta attuazione del PRG, l’utilizzazione delle aree ai fini delle edificazioni e delle urbanizzazioni consentite è regolata dagli indici urbanistici come di seguito definiti.
SUPERFICIE TERRITORIALE MQ St
Si intende per superficie territoriale un’area misurata al lordo di spazi pubblici (strade, piazze, giardini e simili), ovvero un’area di comparto soggetta al Piano urbanistico preventivo.
SUPERFICIE FONDIARIA MQ Sf
Si intende per superficie fondiaria l’area del lotto edificante, al netto di ogni tipo di spazio pubblico, ovvero l’area di un insieme di lotti aventi le stesse caratteristiche. La superficie fondiaria non può essere inferiore alla superficie minima del lotto, quando prevista.
SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA MQ
Comprende le aree destinate alla viabilità (strade locali, strade interne e strade pedonali), spazi di sosta o di parcheggio, spazi di verde attrezzato ed aree per fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione).
SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA MQ
A norma della Legge n° 847/64, integrata dalla Legge n° 865/71, comprende la aree per asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese ed altri edifici per servizi religiosi, impianti sportivi di quartiere, centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie, area verde di quartiere.
INDICE DI FABBRICABILITA’ TERRITORIALE MC/MQ It
L’indice di fabbricabilità territoriale è dato dal rapporto tra il volume edilizio ammesso e la superficie territoriale; esso è il principale parametro di calcolo della edificabilità al quale si deve far riferimento nelle zone di espansione o comunque soggette a piano urbanistico preventivo.
INDICE DI FABBRICABILITA’ FONDIARIA MC/MQ If
L’indice di fabbricabilità fondiaria è dato dal rapporto tra il volume costruibile e la superficie fondiaria; caso è il principale parametro di calcolo della edificabilità al quale si deve far riferimento per singoli interventi edilizi (richiesta di concessione edilizia).
SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO MQ
E’ la superficie minima richiesta dalle norme delle diverse zone per gli interventi urbanistici preventivi.
SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO MQ
Si intende per superficie minima del lotto, dove stabilita, l’area da edificare (superficie fondiaria).
SUPERFICIE COPERTA MQ
Si intende per superficie coperta l’area investita dalla proiezione orizzontale del fabbricato con l’esclusione dei balconi.
SUPERFICIE LIBERA MQ
Si intende per superficie libera la differenza tra la superficie fondiaria e la superficie coperta.
INDICE DI COPERTURA MQ/MQ Ic
E’ il rapporto tra la superficie coperta (o la somma delle superfici coperte) e la superficie fondiaria.
ALTEZZA DEL FABBRICATO ML h
L’altezza del fabbricato si misura, sulla facciata più alta, a partire dal piano di calpestio (marciapiede della strada di lottizzazione, ovvero della più vicina strada di accesso all’immobile – posto che la differenza di quota tra il marciapiede e la strada non supera cm. 20) o da quella del terreno naturale (quando manca il marciapiede) fino alla più alta delle seguenti quote: gronda o estradosso dell’ultimo piano abitabile. Non può superare l’altezza massima fissata dalle norme per le singole zone del PRG; oltre tale altezza non è consentito alcun tipo di edificazione (né in arretrato, né a mansarda, né a veranda) salvo i volumi tecnici.
Nel caso di edificio con fronte su strada o terreno in pendenza l’altezza si misura in corrispondenza del punto mediano della facciata; nel caso di facciate composte da elementi di varie altezze, si misura in corrispondenza del punto mediano dell’elemento di maggiore altezza. Nel caso di ambienti abitabili con soffitto inclinato (mansarda) si considera l’altezza media della struttura di copertura, misurata all’estradosso.
NUMERO DEI PIANI n
E’ quello dei piani fuori terra, computati sul prospetto più alto dell’edificio, compresi anche eventuali piani di ritiro, piano terra, porticato e piano mansardato, ma con esclusione del piano seminterrato.
VOLUME MQ v
Il volume si calcola piano per piano comprendendovi i corpi a sbalzo chiusi. Si escludono dal calcolo:
- i volumi tecnici (quali camini, canne di aereazione, cabine di ascensore, cabine elettriche, ecc.) oltre l’altezza massima consentita, ovvero oltre l’altezza effettiva se questa è inferiore a quella consentita;
- i volumi al di sotto della quota del marciapiede, purché non abitabili;
- il volume lordo dei piani porticati;
- i sottotetti, non destinati ad uso residenziale, di altezza massima alla gronda non eccedente m. 0,60 ed al colmo m. 3,30 netti.
Dove previsto, non può superare quello massimo fissato per le singole zone del PRG.
DISTACCO DAI CONFINI DEL LOTTO ML
Il distacco dai confini del lotto è la distanza minima misurata fra la proiezione verticale del punto più sporgente del fabbricato (con esclusione degli aggetti) e la linea di confine del lotto. In nessun punto può essere inferiore a quella minima assoluta fissata dalle norme per le singole zone di PRG.
DISTACCO DAGLI EDIFICI ML
Il distacco dagli edifici è la distanza minima fra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurate nei punti di massima sporgenza, (con esclusione degli aggetti). Non può essere inferiore ai distacchi minimi assoluti da confini del lotto o dagli edifici fissati dalle norme per le singole zone del PRG.
DISTACCO DA STRADE PUBBLICHE ML
Il distacco dalle strade pubbliche è la distanza minima tra la proiezione verticale del punto di massima sporgenza del fabbricato e il ciglio stradale: è indicata nelle tavole di PRG. In nessun punto può essere inferiore a quella minima assoluta fissata dalle norme.
AREE PER PARCHEGGI (INERENTI ALLA COSTRUZIONE E DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA) MQ
Sono le aree da destinare a parcheggio; si determinano a mezzo dei fissati coefficienti. Le aree di parcheggio di urbanizzazione primaria (1,5 mq. Per ogni 100 mc di costruzione) devono essere non delimitate o recintate e lasciate di uso pubblico. Le aree di parcheggio inerenti la costruzione, da prevedere nell’ambito di ogni singolo lotto, sono costituite dai soli spazi effettivamente utilizzabili per la sosta (5 mq. per ogni 100 mc di costruzione).