Art. 16 “Opere di urbanizzazione secondaria”

Sono opere di urbanizzazione secondaria in riferimento al D.M. n° 1444/1968 sugli standards urbanistici, nonché all’art. 4 della Legge n° 847/1964, integrato dall’art. 44 della Legge n° 865/1971 le seguenti:

  1. Asili nido e Scuole Materne;
  2. Scuole dell’obbligo; 
  3. Delegazioni Comunali; 
  4. Centri sociali ed attrezzature culturali; 
  5. Attrezzature sanitarie e assistenziali; 
  6. Attrezzature per pubblici servizi (quali P.T., C.C., V.F., G. di F., P.S. e simili); 
  7. Mercati e centri commerciali di quartiere di iniziativa pubblica; 
  8. Chiese ed altri edifici religiosi; 
  9. Spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e per lo sport.

Gli spazi utili per le opere di cui sopra debbono essere reperiti totalmente o parzialmente in relazione ai caratteri ed alla dimensione dell’insediamento. In sede di approvazione dei piani urbanistici preventivi, compresi quelli di iniziativa privata (PL) ma esclusi i Piani di Recupero (PR). Detti spazi debbono essere ceduti al Comune; nel caso di mancato reperimento parziale o totale di tali spazi, in sede di piani urbanistici preventivi, detti spazi e le opere relative debbono essere monetizzati in conformità delle disposizioni regionali. Gli standards richiesti sono indicati nelle norme di zona.

Le aree verdi per gli alberghi, campeggi e villaggi turistici possono essere trattenute in proprietà senza monetizzazione, salva la corresponsione degli oneri di urbanizzazione secondaria. Le aree verdi relative agli ampliamenti industriali possono pure essere trattenute in proprietà come sopra.

Le aree verdi relative a nuovi insediamenti industriali debbono essere cedute ed eventualmente concesse dal Comune nel caso in cui il privato o i privati intendono utilizzarle per attrezzature sociali e di uso pubblico. Tale elenco di opere e aree e la loro dimensione minima possono essere integrate da disposizioni emanate dalla Regione ovvero da deliberazioni del Consiglio Comunale in materia di oneri di urbanizzazione. Quando il PRG individua, all’interno delle delimitazioni di comparto dei piani urbanistici preventivi, spazi pubblici classificabili ai sensi degli artt. 15 e 16 delle presenti norme, tali spazi vanno ceduti interamente, salvo conguaglio.

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto