Art. 15 “Opere di urbanizzazione primaria”
L’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria costituisce requisito indispensabile per la edificazione. Tali opere debbono essere eseguite a regola d’arte, secondo le caratteristiche stabilite dall’Ufficio Tecnico Comunale; debbono corrispondere ai requisiti di progetto degli strumenti del PRG e dei piani urbanistici preventivi.
Sono opere di urbanizzazione primaria:
- Strade residenziali o di servizio agli insediamenti produttivi.Sono tali le sedi viabili, comprensive di marciapiedi, piste ciclabili, aiuole verdi, zone spartitraffico e fasce alberate interne alla aree edificabili e di allacciamento alla viabilità urbana principale.
- Spazi di sosta e parcheggio. Si intendono tali tutti gli spazi o gli immobili pubblici necessari per la sosta ed il parcheggio di mezzi di trasporto in relazione alle caratteristiche ed ai tipi di insediamento.
- Fognature. Sono comprese tutte le reti e le opere accessorie per lo scolo delle acque bianche e nere relative ai lotti edificabili o ai complessi di aree da urbanizzare, compresi gli allacciamenti alla rete principale urbana. Sono inoltre da considerare tra le urbanizzazioni primarie le reti per lo scolo delle acque industriali e gli impianti di depurazione.
- Rete idrica. Sono compresi i condotti di allacciamento alla rete principale urbana e, per quota parte, le opere di captazione, sollevamento ed accessorie.
- Rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas. Sono comprese le opere e i condotti di allacciamento alla rete principale urbana, salvo l’effettiva erogazione di detti servizi.
- Pubblica illuminazione. Si considerano le reti e gli apparecchi per la sufficiente illuminazione degli spazi pubblici e privati di uso pubblico.
- Verde di servizio. Si considera verde di servizio di urbanizzazione primaria soltanto il verde ad immediato servizio degli edifici residenziali.
Quando si richiede l’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ai fini di rilasciare concessioni o autorizzazioni singole, devono risultare assolutamente esistenti le opere di cui ai paragrafi a., c., d., e., ed f., mentre debbono essere ricavati obbligatoriamente per qualsiasi destinazione d’uso gli spazi di sosta (parcheggio) e di manovra, nella misura di mq. 5 per ogni 100 mc., ai sensi della Legge n° 765/1967; tali spazi, tuttavia, non si considerano di urbanizzazione primaria non essendone prescritta la cessione al Comune.
Gli spazi di parcheggio e di verde di urbanizzazione primaria debbono essere reperiti obbligatoriamente, oltre agli spazi di manovra e di parcheggio (di cui alla Legge n° 765) di cui sopra, in sede di approvazione di piani urbanistici preventivi compresi quelli di iniziativa privata (PL), ma esclusi i piani di recupero (PR) nella zona A. In tali casi, restando fermi gli standards generali minimi di cui all’art. 3 del D.M. 2.4.68 n° 1444, si richiede obbligatoriamente la disponibilità minima dei seguenti spazi:
- spazi di parcheggio
– per la residenza: 1,5 mq/ 100 mc;
– per l’industria: il 10% dell’area totale, ovvero, nel caso di ampliamento, dell’area di competenza dell’ampliamento stesso;
– per il commercio e gli alberghi: il 40% della superficie utile degli insediamenti;
– per i servizi: secondo la necessità funzionale;
– per i campeggi e i villaggi turistici: 1 posto macchina per ogni unità insediativa (tende, roulottes, capanno unifamiliare, ecc.);
- spazi di verde
– per la residenza e per gli alberghi: 6 mq./100 mc.
Tutte le aree e le opere di urbanizzazione primaria debbono essere cedute al Comune ovvero agli Enti competenti (come nel caso dell’ENEL). Nel caso del verde e dei parcheggi essi possono essere lasciati in gestione ai proprietari mediante accordo convenzionato.