Art. 14 “Caratteristiche degli interventi ammissibili”

Gli interventi ammissibili sul territorio anche in riferimento alla definizione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 31 della Legge n° 457/1978 ed alle opere di cui all’art. 7 della Legge n° 94/1982, appartengono alle seguenti categorie e debbono presentare le caratteristiche di seguito descritte.

 

Manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli riguardanti le opere di riparazione, pulitura, sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti. Tali interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi esterni architettonici o decorativi degli edifici.

 

Manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono i seguenti:

rifacimento di intonaci, rivestimenti, coloriture esterne;

rifacimento di infissi esterni senza modifiche delle aperture;

  • modificazioni delle sistemazioni esterne ( marciapiedi, recinzioni, cancelli, tettoie, ecc.) ;
  • rifacimento del manto di copertura;
  • rifacimento od installazione di materiali di isolamento;
  • rifacimento od installazione di impianti di riscaldamento o raffreddamento;
  • rifacimento od installazione di impianti sollevamento, ascensori o montacarichi;
  • rifacimento od installazione di impianti di accumulazione o sollevamento idrico;
  •  rifacimento di impianti igienico-sanitari;
  • installazione di impianti igienico-sanitari nell’ambito del volume dell’unità immobiliare;
  • realizzazione di chiusure o di aperture interne, che non modificano il numero delle unità immobiliari;
  • consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione;
  • costruzioni di vespai ed intercapedini interrate.

Non sono considerate opere di manutenzione straordinaria, bensì di ristrutturazione edilizia, quelle che comportano modificazioni esterne di qualsiasi tipo, compreso l’uso di materiali diversi da quelli preesistenti (con particolare riferimento alle prime quattro voci del presente intervento).

 

Occupazione di suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo libero

Gli interventi in oggetto si riferiscono alla esposizione di prodotti e materiale che abbiano attinenza con l’attività turistica. Sono ammesse costruzioni accessori in legno di misura non superiore a mq.12 per ciascuna area espositiva. L’intervento, in ogni caso, non deve configurarsi come trasformazione urbanistica e deve essere conforme alle norme dettate specificatamente più avanti.

Reinterri e scavi per lavorazioni agricole

Come già precisato al paragrafo d. dell’art. 13 delle presenti norme, si escludono da questa categoria di interventi le opere di coltivazioni di cave, restando inoltre salve le disposizioni di cui alle presenti norme relative alla zona E3, nonché quelle che dovessero emanare le autorità competenti in materia di beni archeologici.

Restauro scientifico

Gli interventi di restauro scientifico riguardano le unità edilizie che rivestono rilevante importanza nel contesto urbano e territoriale per specifici pregi o caratteri storici, architettonici ed artistici. Questi interventi non si riferiscono alle modalità di restauro dei beni archeologici, che sono regolate dalle autorità competenti in materia. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell’edificio, ne consentono la conservazione valorizzandone il carattere e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.

Il tipo d’intervento prevede:

  •  il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate e cioè:

–         il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni;

–         il restauro o il ripristino degli ambienti interni;

–         la ricostruzione filologica di parti dell’edificio eventualmente crollate o demolite;

–         la conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo-organizzativo originale;

–         la conservazione o il ripristino degli arredi (cancelli, recinzioni, ecc.) e degli spazi liberi quali cortili, larghi, piazzali, orti, giardini, chiostri;

  • il consolidamento, con sostituzioni delle parti non recuperabili, senza modificarne la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:

–         murature portanti sia interne che esterne;

–         solai e volte;

–         scale;

–         tetto, con ripristino del manto di copertura originale;

 

  •  l’eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario ed agli ampliamenti organici del medesimo;
  •  l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali, nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti;
  •  le opere di consolidamento strutturale ai fini della tutela dagli eventi sismici, che tuttavia non dovranno modificare in alcun modo i caratteri architettonici dell’edificio.

Restauro e risanamento conservativo

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardano le unità edilizie in buono o mediocre stato di conservazione che, pur non presentando particolari pregi architettonici ed artistici, costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio dell’insediamento storico, sia in quanto elementi partecipanti alla formazione dell’ambiente storico, sia perché significative dal punto di vista tipologico per la distribuzione interna degli ambienti, la disposizione degli elementi di collegamento verticale o per altre caratteristiche morfologiche. Gli interventi di restauro o di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

Il tipo d’intervento prevede:

  •  la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:

–         il restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed interni; su questi ultimi sono ammesse nuove aperture purché non venga alterata l’unitarietà del prospetto, mentre non è ammessa la formazione di nuove aperture o la modificazione di quelle esistenti all’esterno;

–         il restauro degli ambienti interni: sono consentiti adeguamenti dell’altezza interna degli ambienti rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea di gronda;

 

  • il consolidamento ed il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell’edificio, anche ai fini antisismici;
  • l’eliminazione delle superfetazioni in quanto parti incongrue all’impianto originario;
  •  l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali, nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

Demolizione parziale o totale

Gli interventi di demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, riguardano gli elementi incongrui insorti nelle unità edilizie, quali aggiunte e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell’insediamento storico o con la presenza di testimonianze archeologiche. Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti architettonici o archeologici mediante la demolizione delle parti edilizie incongrue e la esecuzione di opere esterne di risistemazione. Gli interventi di demolizione parziale o totale con ricostruzione sono ammessi soltanto per gli edifici non vincolati ai sensi della Legge n° 1089/1939

Ristrutturazione edilizia

Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono riguardare le unità edilizie che non presentano alcuna caratteristica storico-ambientale ma siano tuttavia compatibili con l’organizzazione morfologica del tessuto urbano. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica, e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti senza aumento del volume e delle altezze preesistenti, il consolidamento strutturale. Gli interventi di ristrutturazione riguardano le unità edilizie o parti di esse, con elementi –esterni od interni- ancora conservati nel loro assetto e nella configurazione originaria.

Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti urbanistici ed architettonici mediante:

  • il restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti originarie ancora conservate e per gli elementi di particolare valore stilistico, mentre in generale deve essere salvaguardata l’unitarietà dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi;
  • il restauro ed il ripristino degli ambienti interni per le parti originarie ancora consistenti e per gli elementi di particolare valore stilistico;
  • l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Gli eventuali elementi di diversità dell’edificio rispetto alla struttura precedente, ove questa non meriti la conservazione ovvero richieda la demolizione per ragioni statiche o per necessità di adeguamento tipologico, possono comportare l’impiego di materiali ed usi costruttivi “moderni”, purché non si determinano contrasti specialmente di forma e di colore con l’ambiente circostante.

Ripristino edilizio

Gli interventi di ripristino edilizio riguardano i seguenti casi:

  • spazi che, in base a documentazione storica, risultavano edificati ed ora sono liberi, totalmente o parzialmente, e vengono a costituire una frattura nel tessuto urbano;
  • spazi all’interno dei nuclei storici che risultano liberi, non correttamente utilizzati o parzialmente utilizzati, con effetti contrastanti nei confronti del tessuto storico;
  • recenti riedificazioni che hanno sostituito immobili antichi e che risultano palesemente difformi dall’ambiente storico-architettonico;
  • vecchi edifici, che non rivestono alcun interesse storico e siano in stato di degrado fisico; tra questi si comprendono anche immobili che non abbiano attualmente destinazione residenziale.

In tali casi si ammette, ove necessario, la demolizione e la ricostruzione ex novo. Il tipo di intervento deve rispettare di norma gli allineamenti orizzontali e verticali nonché il tessuto urbanistico-storico.

 

Recupero e risanamento delle aree libere

Gli interventi di recupero e risanamento delle aree libere riguardano le aree e gli spazi liberi di pertinenza delle unità edilizie, all’interno od all’esterno di queste, di rilevante importanza come documento dei trascorsi storici dell’insediamento.

Nuova edificazione totale o parziale

Gli interventi in oggetto riguardano tutti i nuovi edifici ed i nuovi manufatti, sia fuori terra che interrati (anche se quest’ultimi non comportano alcuna manomissione del suolo). Sono considerate nuove edificazioni anche gli interventi di ricostruzione ottenuti mediante svuotamento dell’edificio esistente e di sue parti consistenti.

Ricadono in detti interventi anche le opere che tendono ad ingrandire un fabbricato esistente con volumi aggiuntivi (ampliamenti in senso verticale od orizzontale) oppure mediante chiusura di spazi privati già aperti (portici, balconi, verande, pensiline, ecc.), nonché nella creazione di nuova superficie di piano mediante la costruzione di soppalchi o mediante la modifica dell’altezza dei piani.

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