Art. 7 “Contenuto degli strumenti che afferiscono alla organizzazione spaziale degli interventi (Piani Urbanistici Preventivi)”

I piani urbanistici preventivi possono essere applicati in qualsiasi parte del territorio ai sensi della Legge n°1150/1942.

Essi debbono essere applicati obbligatoriamente laddove le presenti norme lo prescrivono; le aree soggette obbligatoriamente a piano urbanistico preventivo figurano sulle tavole di PRG contornate da una delimitazione di comparto.

 

Quando si richiede una specifica categoria di piano urbanistico preventivo, il comparto risulta contrassegnato dalla sigla corrispondente:

1       Piani particolareggiati di iniziativa pubblica = PP

2       Piani delle aree da destinare ai nuovi insediamenti produttivi = PIP

3       Piani delle zone da destinare all’edilizia economica e popolare = PEEP

4       Piano di recupero =PR

5       Piani particolareggiati di iniziativa privata (lottizzazioni) =PL

Il contenuto degli strumenti che afferiscono alla organizzazione spaziale degli interventi deve essere conforme a quanto dettato dall’art. 13 della legge urbanistica n° 1150/1942, dalla Circolare Ministeriale n° 2495 del 07.07.1954, nonché dalle vigenti disposizioni generali, così come integrate dalla legge 219/81.

In ciascun strumento devono essere privilegiati, sulle soluzioni urbanistiche ed architettoniche, i principi della tutela dei beni culturali ed ambientali; ove il PRG fornisce indicazioni relative alle singole aree soggette al piano (pedonalità, parcheggi, aree accessorie, aree pubbliche), tali indicazioni vanno osservate di massima, compatibilmente con le necessità esecutive; in ogni caso non può non essere diminuita la dimensione degli spazi pubblici, restando impregiudicate le disposizioni di legge in proposito.

Ai fini della valutazione del piano in sede comunale deve assumere valore discriminante, oltre che la conformità al PRG, il grado di adeguamento all’ambiente (conservazione delle alberature, conservazione e recupero di strutture edilizie storiche eventualmente incluse nell’area interessata, adeguamento alla morfologia del suolo, costituzione di nuovi elementi di valore ambientale, ecc.).

Gli elaborati obbligatori sono i seguenti:

  1. Estratto del PRG e delle norme;
  2. Planimetria in scala almeno 1: 2000, dello stato di fatto, compreso di alberature , strade, sentieri, corsi d’acqua, colture in atto, eventualmente integrate da altro materiale documentario ( fotografie);
  3. Planimetria in scala 1: 1000 del progetto, nella quale appaiono definite le destinazioni di zona, pubbliche o private;
  4. Materiale integrativo di progetto: planivolumetrie, tipologie, ecc.;
  5. Estratto catastale;
  6. Elenco delle ditte interessate (escluso PL);
  7. Relazione e piano finanziario.

Per ciascun strumento specifico sono richiesti comunque tutti gli elaborati prescritti dalle rispettive leggi, anche se qui non elencate.

Negli articoli seguenti si dettano norme specifiche riferite a ciascuna categoria di piano urbanistico preventivo.

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