Art. 6 “Programmi pluriennali di attuazione del P.R.G.”
Articolo 6: “Programmi pluriennali di attuazione del P.R.G.”
L’attuazione degli interventi previsti dal PRG può avvenire per fasi temporali ed in maniera programmata, mediante l’inserimento delle previsioni in successivi programmi pluriennali di attuazione riferiti a periodi di tempo varianti da tre a cinque anni, redatti ai sensi della Legge n° 10 del 28.01.1977 e della legge regionale di attuazione.
Il programma pluriennale deve contenere:
- Il programma per la realizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature pubbliche di interesse comunale e sovracomunale con l’indicazione delle fonti di finanziamento;
- L’indicazione delle aree degli immobili da espropriare per l’edilizia economica e popolare, di cui all’art. 30 della L. n° 865/1971 e successive modificazioni ed integrazioni;
- L’indicazione degli interventi da effettuare sul patrimonio edilizio esistente, nel quadro di Piani di Recupero;
- L’individuazione delle aree residenziali di completamento ed espansione, in aggiunta alla quota di fabbisogno soddisfatta dagli interventi di cui alle lettere a. e c. di cui s’intende avviare l’attuazione;
- L’individuazione delle aree destinate ad insediamenti industriali, artigianali, commerciali, turistici e rispettivi servizi, di cui si intende avviare l’attuazione;
- Gli interventi pubblici, necessari per garantire la tutela e l’uso sociale dei beni archeologici, storici ed ambientali;
- Il conto economico di massima relativo alla realizzazione delle opere di iniziativa pubblica e privata previste dal programma pluriennale stesso.
Il Comune può altresì includere nel programma pluriennale di attuazione gli interventi non esplicitamente richiamati nel presente articolo. Il programma pluriennale potrà essere modificato ed integrato non prima di un anno dalla sua approvazione, con le stesse procedure previste per la sua adozione.